Il datore di lavoro che versa regolarmente all’Inps i contributi ai collaboratori domestici ha diritto ad usufruire di agevolazioni fiscali.
A tal fine è tenuto a conservare le ricevute dei bollettini Inps.
La deduzione fiscale dei contributi si può sommare alla detrazione delle spese per l’assistente familiare non autosufficiente, e viceversa.
DEDUZIONI FISCALE DEI CONTRIBUTI
I contributi versati per un collaboratore domesticosi possono dedurre dal proprio reddito (IRPEF) fino a un massimo di €1.549,37 all’anno.
Si scarica dall’IRPEF solo la quota a carico del datore di lavoro e non anche quella a carico della colf (anche se il datore di lavoro, per una forma di cortesia verso la colf, ha pagato a proprio carico l’intero contributo).
L’importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.
Non è ammesso il trasferimento del carico contributivo da una persona all’altra: se il datore di lavoro ufficialmente è la moglie (ma chi tira fuori i soldi è il marito), se ne va in fumo il beneficio fiscale se la moglie, casalinga, non paga l’IRPEF per se stessa.
DETRAZIONI SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Nel caso di badante che assiste persone non autosufficienti, il soggetto non autosufficiente o i familiari che ne sostengono la spesa possono detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per l’assistenza personale fino ad un massimo di €2.100,00 se il reddito complessivo non supera €40.000,00.
Per godere di questa deduzione è necessario produrre: il certificato medico attestante lo stato di non autosufficienza rilasciato da un medico specialista o generico; le ricevute delle retribuzioni versate, firmate dall’assistente familiare.
(fonte colfebadantionline.it)