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Agevolazioni su spese per servizi domestici, assistenza personale, assistenza specifica

Presentiamo di seguito le opportunità per ottenere qualche sgravio in sede di denuncia annuale dei redditi sulle spese di assistenza specifica, su servizi domestici, e sulle spese di assistenza personale. Si tratta di tre possibilità di detrazione o deduzione applicabili in modo diverso a seconda delle occasioni o del tipo di prestazione di cui necessita la persona o il nucleo familiare.

La deduzione per servizi domestici
Il Legislatore (Legge 342/2000, articolo 30) ha tentato di supportare le famiglie – tutte, non solo quelle che hanno in carico una persona disabile – che si avvalgano di addetti ai servizi domestici (colf, badanti ecc.).
Onde evitare elusioni fiscali e contributive, l’agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno).
Viene riconosciuta una deduzione dal reddito (indipendentemente dall’ammontare di quest’ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell’operatore.
Nella sostanza, non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione.
La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l’abbia a carico fiscale.

Detrazione per l’assistenza personale
Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l’opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l’assistenza personale (ad esempio le badanti). Fino al 2006 (Articolo 1, comma 349 della Legge 311/2004), era prevista una deduzione forfetaria di 1.820 euro che diminuiva in funzione del reddito e di altri indicatori.
La Legge finanziaria per il 2007 (Articolo 1, comma 319 della Legge 296/2006) ha purtroppo ristretto questa opportunità. Dal 1° gennaio 2007, infatti, le spese non sono più deducibili (cioè deducibili dal reddito) ma sono diventate detraibili (dall’imposta sui redditi) nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Inoltre è stato introdotto un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa. Quindi, se un contribuente spende – supponiamo – 8.000 euro, può portare in detrazione solo 2.100 euro. Di questi, il 19% (399 euro) sarà detratto dall’imposta dovuta all’erario.
Va precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l’acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.
Si tratta di un’opportunità rilevante poiché consente, ad esempio, anche ai parenti che non hanno direttamente a carico la persone disabili di accedere all’agevolazione e inoltre permette “a qualcuno” di detrarre la spesa sostenuta nel caso in cui l’interessato sia privo di reddito o disponga di un reddito così basso da non consentire detrazioni.
Va precisato inoltre che il limite di 2.100 euro rimane il montante massimo per contribuente, cioè se anche questi sostiene spese per più persone non autosufficienti, il massimo che potrà detrarre sarà comunque solo il 19% di 2.100 euro.
Attenzione però: la detrazione delle spese per l’assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici.
Infine un’annotazione sul concetto di non autosufficienza. La norma istitutiva dichiara solo che la non autosufficienza deve risultare da specifica certificazione medica.
Le più recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia.
Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l’assistenza e di chi effettua il pagamento.

Spese mediche e di assistenza specifica
Il Legislatore ha previsto agevolazioni, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per le spese di assistenza specifica e cioè per l’assistenza infermieristica e riabilitativa, per le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, per le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o dal personale con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Questa tipologia di spese gode di un trattamento diverso a seconda se sono rivolte ad una persona con handicap oppure no. Nel secondo caso le spese possono essere solo detratte in ragione del 19% degli oneri sostenuti.
Nel caso invece che riguardino persone con disabilità, possono essere dedotte dal reddito, non solo del diretto interessato o dei congiunti che ce l’hanno a carico fiscale, ma anche dei familiari civilmente obbligati.
Inoltre, in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. È necessario però che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Rispetto al concetto di persona con handicap, l’Agenzia delle Entrate precisa che sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica della Azienda USL prevista dall’art. 4 della Legge 104/1992, sia coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Va ricordato che i grandi invalidi di guerra e i soggetti equiparati sono considerati in automatico e per legge portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari delle commissioni istituite ai sensi della Legge 104/1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti persone con handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 possono autocertificare la sussistenza delle condizioni personali. Si tratta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da fotocopia del documento di identità.
Per accedere alla detrazione o alla deduzione delle spese di assistenza specifica è necessario disporre delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove sia evidenziata la prestazione svolta e la qualifica dell’operatore.
Nel caso in cui ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’operatore sanitario, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione in base alla specifica disciplina professionale (sanitaria o di arti ausiliarie della professione sanitaria).

 
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

(fonte hanylex.org)

Giu 10, 2013Marco Pascoli
I 100 under 35 che cambiano l'Italia, tra questi secondo il mensile "VITA" anche Marco Pascoli socio fondatore di Assixto franchisingL'assunzione della colf e della badante
Marco Pascoli

Presidente Assixto franchising. Premio Nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio 2009. Marco Pascoli da oltre 20 anni si occupa di sociale è socio fondatore del franchising Assixto.
Ha ricoperto prestigiosi incarichi in: Confcommercio (Ud), CNA (Ud) e Camera di Commercio di Pordenone - Udine. Attualmente è consigliere regionale di Confcooperative FVG.

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