Con l’assunzione della colf, o della badante, la famiglia si impegna a sottoscrivere e rispettare un regolare contratto di lavoro, comprensivo di diritti e doveri da entrambe le parti: il datore di lavoro e il lavoratore (o lavoratrice).
Il rapporto è regolato in base a quanto specificato nel Contratto collettivo nazionale di lavoro colf e badanti, stipulato il 1° marzo 2007, che scadrà il 28 febbraio 2011. In tale documento sono contenute tutte le condizioni da osservare per ciò che riguarda ferie, malattie, permessi, assenze, maternità, Tfr, eccetera.
La procedura amministrativa da seguire consiste nel comunicare all’Inps l’assunzione, tramite il sito dell’Istituto, entro le ore 24 del giorno precedente l’assunzione stessa.
I documenti necessari
Al momento dell’assunzione, la colf deve esibire al datore di lavoro:
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un documento di identità;
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eventuali diplomi o attestazioni professionali;
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la tessera sanitaria aggiornata (viene rilasciata dalla Asl di residenza);
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il codice fiscale (se non ne è in possesso, deve richiederlo all’Agenzia delle Entrate);
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l’eventuale numero di iscrizione all’Inps, nel caso in cui sia già stata assicurata;
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copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (solo per lavoratori extracomunitari).
È opportuno che il datore di lavoro conservi una copia di tali documenti.
Quando il lavoratore è straniero
Nessuna procedura aggiuntiva è richiesta se il cittadino extracomunitario che si intende assumere è già presente regolarmente in Italia e possiede un permesso di soggiorno rilasciato per: motivi di lavoro non stagionale; motivi familiari; motivi di studio; asilo politico, motivi umanitari, protezione sociale.
Se il lavoratore è invece sprovvisto di un permesso idoneo all’assunzione, il datore di lavoro non può procedere all’assunzione regolare, ma deve seguire la procedura della richiesta nominativa, richiedendo un apposito nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, istituito presso ciascuna Prefettura e responsabile dell’intero procedimento. I moduli da utilizzare, in questo caso, sono reperibili presso il sito del Ministero dell’Interno.
Il lavoratore, per potersi assicurare un permesso di soggiorno, deve anche stipulare con uno dei suoi datori di lavoro un contratto di soggiorno, che può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ed è necessario anche per il lavoro stagionale.
Ricordiamo che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno è punito con l’arresto da 3 mesi ad 1 anno e con una multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore irregolare occupato.
Il contratto
Una volta concordato verbalmente le condizioni di lavoro, è consigliabile mettere il tutto per iscritto. Si tratta di redigere un vero e proprio contratto di lavoro individuale, sotto forma di lettera di assunzione. Il documento, che è previsto dal Contratto nazionale di categoria e che non deve essere in contrasto con le disposizioni di legge, deve contenere:
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la data di inizio del rapporto di lavoro;
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l’eventuale data di cessazione se è un contratto a termine;
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la categoria in cui viene assunta la lavoratrice e la sua anzianità di servizio;
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la durata del periodo di prova;
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l’orario in cui si articola la prestazione di lavoro;
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il giorno del riposo settimanale se la colf presta servizio ad orario intero;
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le condizioni del vitto e dell’alloggio.
Il contratto a tempo determinato
Se nel contratto è fissato un termine, per la cessazione del rapporto di lavoro, i contributi previdenziali sono più cari, dal momento che comprendono anche un contributo addizionale dell’1,40 per cento, necessario a finanziare l’Aspi.
Inoltre, tra un contratto a tempo e l’altro, se si tratta delle stessa persona, deve passare un intervallo di almento 60 giorni, se la durata dle contratto è inferiore a 6 mesi, o 90 giorni, se la durata è superiore a 6 mesi.
(fonte intrage.it)